L’Ambiente, nella sua accezione più ampia quale ecosistema e biodiversità, concetti che ricomprendono la fauna, la flora, il paesaggio e le loro interrelazioni, avrà un valore ed una tutela maggiore e specifica rispetto a prima, quando era un bene come altri di competenza statale e non un fattore essenziale alla vita dell’uomo. A stabilirlo è la legge Costituzionale n.1 del 11 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio scorso ed in vigore dal 9 marzo. Non si tratta di una improvvisa presa di coscienza del legislatore, ma di una lettura attenta e combinata della Giurisprudenza Costituzionale degli ultimi anni che ha valorizzato aspetti diversi e peculiari di esso. Le modifiche riguardano due diversi aspetti delle relazioni fra l’uomo e quanto lo circonda: la cura che si deve avere verso l’ecosistema fatto di animali e piante per proteggerlo e tutelarlo; l’attenzione a non danneggiarlo, anche involontariamente, svolgendo la propria attività lavorativa.
Viene aggiunto un terzo comma all’art. 9 dedicato all’ambiente e agli animali specificando che il fine ultimo è la loro preservazione in nome delle generazioni future. Come detto, per ambiente si fa riferimento al contesto naturale in cui l’uomo vive e interagisce (habitat) a prescindere da una valenza storico-culturale o paesaggistica dello stesso. La tutela è quindi nuova e più specifica rispetto a quanto già previsto dall’art. 117 della Carta costituzionale, che fissa la ripartizione delle competenze fra Amministrazione Centrale e periferiche, dove già si parlava di paesaggio e patrimonio artistico culturale quali beni da preservare. Nel concetto di tutela degli ecosistemi e della biodiversità rientra l’attività di conservazione di quanto non si rigenera se consumato, come il suolo, o si perde definitivamente se si estingue, come le specie vegetali e animali. Ricomprende anche la valorizzazione di questi beni ed il loro recupero se degradati dall’apporto umano. Il valore intrinseco della natura è alla base della tutela degli animali, introducendo anche una riserva di legge statale che ne disciplini forme e modi. Questo non solo significa una presa di coscienza della necessità di garantire un livello minimo di protezione a questi essere senzienti, ma anche di garantirlo trasversalmente, in tutti i casi in cui tale tutela vada bilanciata fra i vari interessi in gioco per scrivere o modificare una disciplina normativa. È questo il caso della ricerca e sperimentazione scientifica, della caccia e pesca, degli allevamenti a scopo alimentare o produttivo.
L’iniziativa economica privata è libera, ma se non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, non può nemmeno recare danno alla salute dell’uomo e all’ambiente.
Nella sua destinazione e nel suo controllo preventivo e finale, l’attività imprenditoriale dovrà quindi tenere conto anche dei fini ambientali oltreché di quelli sociali. Secondo la più recente giurisprudenza, il bilanciamento fra i valori Costituzionali toccati dovrà rispondere a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, così che non vi sia la prevalenza assoluta di uno fra i valori coinvolti, né il sacrificio totale di un altro, in modo che sia sempre garantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati. Se i valori dell’ambiente e della salute sono “primari”, essi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, salvo il caso che questi ultimi si trovino alla sommità di un ordine gerarchico assoluto.
Rispetto a quanto statuito a livello Nazionale, gli ambiti di autonomia delle Regioni e Province Autonome sono condizionati:
I principali ambiti di discussione potranno riguardare: la caccia, la sperimentazione a scopo scientifico/medico, la tutela degli animali da affezione, l’acquisto e lo smercio di animali esotici. In tutti questi casi, nelle valutazioni del legislatore periferico, i limiti minimi uniformi dettati dalla disciplina Nazionale dovranno essere mantenuti.
La tutela dell’ambiente è prevista da diverse fonti Normative Europee. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea all’articolo 37 prevede che: “Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”.
Anche il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’art. 191 disciplina un’articolata varietà di finalità a sfondo ambientale da osservarsi nelle scelte politiche Comunitarie, dove il principio precauzionale e dell’azione preventiva obbligano chi danneggia a pagare. Infine, l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, con i suoi 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs), adottata nel 2015 dall’Assemblea delle Nazioni Unite, impone agli Stati aderenti un serrato programma di interventi.
Quattro i Paesi che a cavallo fra gli ultimi decenni del secolo scorso ed i primi anni di quello attuale, hanno dedicato una specifica menzione e tutela all’ambiente nelle loro Carte Costituzionali: la Spagna, la Francia, la Germania ed i Paesi Bassi.