Preannunciato dalla finanziaria 2022 e messo in pista dal Decreto-legge del 21/03/2022 n. 21, il neonato Fondo Mutualistico Nazionale si propone di dare vita al primo strumento a gestione integralmente pubblico in Europa per ristorare gli agricoltori dai danni derivati da catastrofi naturali.
Godrà di una dotazione finanziaria annua complessiva di 350 milioni di euro, che deriveranno per un 3% dal prelievo del contributo privato dei produttori al 1 pilastro della Pac (pagamenti diretti) e per un 70% da un contributo pubblico per la gestione dei rischi inserito ex novo nel piano strategico italiano per la riforma della PAC. Gli iniziali 50 milioni di euro, provenienti dalla legge di bilancio n.234/2021, serviranno per la fase sperimentale di organizzazione dei flussi del conto di tesoreria dedicato e di implementazione del sistema informatico che sarà collegato al SIAN.
Ad occuparsene sarà l’ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare), attraverso una società dedicata, la SIN spa (Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura Spa). L’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) destinataria dei fondi, li trasferirà all’ISMEA, coadiuvando le attività di sperimentazione e di avviamento. La fase sperimentale si concluderà il 31 dicembre 2022.
Pensato per conciliare gli obbiettivi europei di approccio sostenibile nella gestione del rischio in agricoltura, il Fondo Mutualistico andrà a coprire tutti i danni causati da agenti atmosferici delle produzioni agricole e zootecniche come: gelo, siccità ed alluvioni.
Esso opererà in sinergia con gli altri strumenti già esistenti, come le polizze assicurative agevolate, in quanto non è destinato a coprire i danni causati da fitopatie e infestazioni parassitarie. A beneficiarne saranno circa 750.000 agricoltori italiani, in quanto titolari di un fascicolo aziendale regolarmente aperto sul Registro Nazionale.
La Franchigia coprirà dal 30% di perdita della produzione media annua sino al massimo dell’80%. La media verrà calcolata su quanto dichiarato dallo stesso agricoltore nel Piano Mutualistico Individuale (PMI) prendendo a riferimento gli ultimi 3 anni, ovvero, gli ultimi 5 anni di produzione, avendo cura di eliminare l’anno con il reddito più alto e quello con il più basso.
Il primo obbiettivo, richiesto dallo stesso Regolamento Europeo n. 2115/2021, è la digitalizzazione del processo di verifica dell’ammissibilità al ristoro, per velocizzare l’incrocio dei requisiti di legge. Nello specifico, per fissare l’indennizzo, occorre verificare l’entità del danno rispetto alla produzione media, il nesso di causalità con l’evento catastrofico e l’entità della perdita di prodotto commercializzabile.
È vietato sottoscrivere più coperture mutualistiche per ogni Piano Mutualistico Individuale (PMI) o attivare contestualmente una copertura mutualistica e la stipula di una polizza assicurativa riferite alla medesima coltura o allevamento e area di produzione a copertura della stessa tipologia di rischio.
Il fondo copre solo le produzioni che rientrano per ciclo produttivo nell’anno solare di riferimento dell’adesione annuale ovvero di quella pluriennale e la copertura mutualistica deve riguardare l’intera superficie aziendale che rientra in un dato territorio comunale.
Nella domanda di adesione alla copertura mutualistica, devono essere indicati per ogni garanzia e prodotto assicurato: la durata; il valore assoggettato a franchigia; la tariffa applicata; l’importo della quota di adesione alla copertura mutualistica e le relative modalità e termini di pagamento; la soglia di danno o la franchigia; la presenza di coperture mutualistiche o polizze integrative non agevolate aventi lo stesso oggetto ma relative a rischi, garanzie, valori e quantità non agevolabili; le modalità e le tempistiche di erogazione dell’indennizzo con espressa previsione che, in caso di pluralità e concorrenza di domande, la liquidazione sarà limitata all’effettiva capacità del fondo; il valore della produzione media dell’imprenditore agricolo nel triennio precedente che dovrà essere assistita da idonea documentazione probatoria fornita dallo stesso agricoltore.
L’indennizzo richiesto non può superare il valore medio annuo di produzione, né gli indicatori standard ufficiali utilizzati (Standard Value). Per superare queste soglie sarà onere dell’agricoltore dimostrare con idonea documentazione tale discrepanza. L’ammissibilità al ristoro pubblico è, inoltre, condizionata dal timing della sottoscrizione delle coperture mutualistiche che devono ricadere entro le date dell’anno a cui si riferisce la campagna di gestione del rischio, con riferimento alla tipologia di produzione.
Eventuali deroghe possono essere fissate con provvedimento della Direzione generale dello sviluppo rurale, solo in caso di andamento climatico anomalo e solo per il tempo strettamente necessario alla stipula dell’adesione. Il Sistema entrerà a completo regime il 1° gennaio 2023.