Ufficiale entro la prima metà del 2023, la proposta di Regolamento Europeo n. 134 del 31 marzo 2022 sulle IG vitivinicole, modifica la disciplina normativa pregressa e cerca di incentivare l’utilizzo da parte dei produttori della denominazione protetta IG, attraverso regole uniche per i paesi aderenti all’unione e procedure semplificate per la domanda di registrazione.
Indubbiamente, garantire una tutela efficace ai prodotti che rappresentano la tradizione e la cultura di un territorio è un tema centrale per l’economia rurale europea. Purtroppo, ogni Paese Europeo segue criteri specifici per valorizzare l’uso e l’accesso alla registrazione delle IG.
In molti di essi, le Indicazioni Geografiche sono in numero esiguo o addirittura pressoché inesistenti. Da qui la necessità per la Commissione Europea di trovare una soluzione.
Innanzitutto, il Regolamento chiarisce quale prodotto agricolo può essere identificato come “indicazione geografica”, cosa invece si intende per “Specialità Tradizionale Garantita” ovvero cos’è un “Indicazione Facoltativa di Qualità”.
Si definisce Indicazione geografica un prodotto agricolo che è originario di un determinato luogo, regione o paese; alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la notorietà o altre caratteristiche e la cui produzione si svolge, per almeno una delle sue fasi, nella zona geografica delimitata.
È, invece, una specialità tradizionale garantita, un prodotto elaborato, ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a metodi di realizzazione e ricette tradizionali oppure un prodotto ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.
L’indicazione facoltativa di qualità, infine, si riferisce a prodotti che acquistano maggior valore rispetto ad altri analoghi, grazie ad una caratteristica specifica o a una modalità di produzione o di trasformazione agricola, applicabili in zone specifiche dell’Europa. Non si considerano indicazioni facoltative di qualità le descrizioni tecniche di un prodotto per rispettare le norme di commercializzazione obbligatorie e che non hanno lo scopo di informare i consumatori riguardo alle qualità del prodotto.
Attualmente eAmbrosia, il registro delle indicazioni geografiche dell’UE, contiene 3306 IG e 64 STG. Considerando i 34 accordi bilaterali conclusi con paesi terzi, per proteggere 1593 IG non UE e altre 777 IG non UE in corso di esame, e la reciprocità applicata dai paesi partner, i casi di IG dell’UE protetti in paesi terzi sono oltre 40 000. Nel decennio dal 2010 al 2020 l’incremento delle IG è stato del 27%, mentre delle STG del 100% anche se, queste ultime, restano solo il 2% del totale dei nomi di prodotti registrati.
Al primo posto, ci sono i vini con 1616 denominazioni registrate (48%), seguiti dai prodotti alimentari con 1443 denominazioni IG registrate e 64 denominazioni STG (45%). Le bevande spiritose vantano 242 iscrizioni (7%) collocandosi al terzo posto. In coda, con solo 5 nomi registrati, ci sono i prodotti vitivinicoli aromatizzati. Andando nel dettaglio delle categorie, fra i prodotti alimentari gli ortofrutticoli registrati sono 403, mentre carne e caseario insieme sono 429.
Sotto il profilo economico, i dati ufficiali elaborati dalla DG Agricoltura si fermano al 2017 e indicano un valore totale delle vendite di prodotti IG/STG pari a 77,15 miliardi di euro nell’UE-28 (di cui 74,76 miliardi di euro appannaggio esclusivo delle IG), circa il 7% delle vendite totali di alimenti e bevande che, invece, valgono 1101 miliardi di euro nell’UE-28. Le esportazioni di prodotti IG e STG verso paesi terzi (nel 2017) pesano per il 15,5% del commercio totale UE di alimenti e bevande e sono pari a 17,03 miliardi di euro, contro i 110 miliardi di euro del commercio UE del settore alimentare e delle bevande nel suo complesso. (Fonte: DG Agricoltura e Servizio Sviluppo Rurale)
Buona parte del Testo Normativo è dedicato a migliorare l’applicazione delle norme in materia di IG per tutelare meglio i diritti di proprietà intellettuale e proteggerli contro le registrazioni in malafede, le pratiche fraudolente e ingannevoli su internet, gli usi nel sistema dei nomi di dominio e contro la contraffazione. La strada scelta è quella di razionalizzare i processi, chiarendo il quadro giuridico, semplificando e armonizzando le procedure per le domande di registrazione di nuovi nomi e per le modifiche dei disciplinari.
Accanto a ciò, vengono promosse tutte le forme di aggregazione fra produttori perché possano gestire meglio il loro patrimonio di IG, dando maggiore impulso alla divulgazione della conoscenza del mercato, dei prodotti tutelati e della loro nomenclatura presso i consumatori consentendo loro di compiere scelte di acquisto informate.
Un tema a parte riguarda l’inclusione nel Regolamento di aspetti legati alla sostenibilità, in linea con gli obbiettivi del Green Deal e della strategia Farm to Fork. Proprio quest’ultima, prevede un impegno specifico della Commissione Europea ad adottare, entro il 2023, un quadro normativo che implementi criteri di sostenibilità per i prodotti di qualità europei.
Più nel dettaglio, è prevista la possibilità di inserire nei disciplinari di produzione norme di sostenibilità su base volontaria. Lo scopo è quello di contribuire alla transizione verso un sistema alimentare sostenibile e rispondere così alle richieste dei consumatori che vogliono prodotti rispettosi dell’ambiente, del clima, del benessere degli animali, efficienti sotto il profilo delle risorse, socialmente ed eticamente responsabili. Rispetto a ciò, trattandosi di misure che impegnano i produttori sia sotto il profilo economico, che sotto quello del processo di produzione, l’Italia, con altri Paesi Europei, ha caldeggiato la discrezionalità degli obblighi di sostenibilità nei disciplinari di produzione, escludendo la possibilità (prevista invece nella proposta) di utilizzare l’escamotage dell’atto delegato per modificare in corso d’opera la Norma.
In merito alla protezione e alle sue procedure, verrà istituito e mantenuto un registro elettronico dell’Unione delle IG, accessibile a chiunque voglia consultarlo. La protezione verrà estesa anche ai nomi di dominio su Internet, e verrà chiarito l’utilizzo del prodotto IG quale ingrediente dei prodotti alimentari e l’uso consentito dei nomi generici simili ad un’indicazione protetta con i limiti per la registrazione di marchi commerciali in possibile conflitto con le IG, anche se anteriori ad esse.
Per gestire la concorrenza fra produttori e migliorare la reattività della filiera, vengono incentivate le associazioni fra produttori per far valere meglio i loro diritti di proprietà intellettuale contro le pratiche sleali. Se, da un lato, viene introdotta la categoria dell’“associazione di produttori riconosciuta” e vengono stabiliti i criteri necessari per qualificarsi come tale e i relativi ulteriori diritti specifici, dall’altra parte, è prevista anche un’associazione non riconosciuta, con prerogative a rilevanza pubblicistica, che, però, non include la produzione agricola.
Sempre in tema di tutela e processi, il Regolamento prevede il trasferimento di competenze della Commissione Europea all’EUIPO, Agenzia che si occupa della gestione e della registrazione dei marchi collettivi e commerciali secondo il diritto di proprietà intellettuale. Rispetto a ciò, al netto della professionalità dell’Ente, manca sicuramente un’esperienza specifica nel settore agroalimentare ed enologico e la gratuità della registrazione e della tutela che è, invece, attualmente prevista dalla normativa in vigore.